IL FORO
ITALIANO
FONDATO NELl' ANNO 1876 DA ENRICO SCIALOJA
ANNO CXXII - n. 12 - 1997
ISSN 0015-783X
IL FORO
ITALIANO
fondato nell' anno 1876 da Enrico Scialoja
Anno CXXII - n. 12 - 1997
ISSN 0015-783X
[N.d.r.: Introduce gli art. 2645 bis, 2775 bis , 2825 bis c.c. Modifica gli art. 2659, 2668, 2780 c.c.].
Art. 1. - 1. Al terzo comma dell' articolo 83 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia pero' congiunto materialmente all' atto cui si riferisce » .
Art. 2. - 1. La disposizione di cui all' articolo 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. - 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[N.d.r.: Abroga l' articolo 17 c.c.]
[N.d.r.: Modifica l' articolo 83 c.p.c.].
« La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui all' articolo 12 della legge 22 luglio 1997, n. 276, si applicano a decorrere dalla data di entrata in funzione delle sezioni stralcio, da fissare con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
2. Il primo periodo del comma 1 dell' articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente: « I procedimenti indicati nel comma 1 dell' articolo 1 nei quali, alla data di entrata in funzione delle sezioni stralcio, fissata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sia gia' avvenuta la rimessione al collegio ai sensi dell' articolo 189 del codice di procedura civile,ma che non siano stati ancora assunti in decisione, sono trasmessi al presidente del tribunale che ne dispone l' assegnazione alla sezione stralcio secondo i criteri tabellarmente previsti ».
Art. 2.
1. Il comma 3 dell' articolo 14 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:
« 3. Per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, oltre il possesso dei requisiti richiesti per l' assunzione dell' impiego,occorre aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nella qualifica funzionale per la quale si intende concorrere ».
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 ottobre 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: FLICK +
da LE LEGGI
( fasc. 37/38 e 39/40
G.U. dal n. 210 al n. 232 del l997)
da LE LEGGI
( fasc. 41/42 e 45/46
G.U. dal n. 233 al n. 267 del l997)
da LE LEGGI
(cfr. il fascicolo di Gennaio 1998 de « Il foro italiano »)